Art. 1.

      1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con imprenditori agricoli in forma associata di importo annuale non superiore a 150 mila euro».